DA ORA LA LEGGE LO CONSENTE La legge 3/2012 sul sovraindebitamento ha trovato applicazione in Italia, con una riduzione fino ad almeno il 60% dei creditori. Tale norma consente ai soggetti non fallibili (art.1 L.f.), nonchè agli imprenditori agricoli e ai consumatori, di poter uscire dalla morsa interminabile della situazione debitoria. Secondo quanto disposto dall'art. 1 L.F. infatti, sono soggetti alla disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Sono per contro, sottratti al fallimento: - gli imprenditori agricoli (art. 2135 cc.) - gli enti pubblici cd. economci (art. 2093 c.c.) - gli imprenditori che dimostrano di possedere congiutamente i requisisti patrimoniali e di indebitamento richiesti dall'art. 1, 2° comma, L.F. per l'esclusione dall'area di fallibilità. Art. 1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...]. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. DA ORA PUOIOVVERO RINEGOZIARE
I PROPRI DEBITI LEGALMENTE
...E POTER DAVVERO RIPARTIRE?
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI